F-GAS: in Gazzetta Ufficiale il DPR 146/2018

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante “Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006.

Nasce la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas.

Le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, previa iscrizione a tele registro. 

Vendita ad utilizzatori finali 

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 luglio 2019), dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

  • tipologia di apparecchiatura
  • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita
  • anagrafica dell’acquirente
  • dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento 

A decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019), l’impresa o la persona fisica certificata, a seguito dell’installazione oppure del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione)
  • anagrafica dell’operatore
  • data e luogo di installazione
  • tipologia di apparecchiatura
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • eventuali osservazioni. 

Smantellamento delle apparecchiature

Dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

  • data e luogo di smantellamento
  • anagrafica dell’operatore
  • tipologia di apparecchiatura
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento
  • misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura
  • dati identificativi della persona fisica certificata dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento
  • eventuali osservazioni.

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

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